Apicoltura: diritto all’inseguimento nel terreno altrui

Diritto di recuperare lo sciame d’api nel fondo altrui: cosa dice la legge? Si può entrare nella proprietà di altri senza permesso per inseguire gli animali?

L’allevamento delle api è un’attività imprenditoriale molto diffusa in Italia. Attraverso di essa, si riescono a sfruttare i prodotti dell’alveare per fini commerciali; emblematica in tal senso è la produzione del miele. Il mestiere dell’apicoltore consiste sostanzialmente nel procurare alle api ricovero e cure, e vegliare sul loro sviluppo; in cambio, egli raccoglie una quota discreta del loro prodotto, consistente in: miele, polline, cera d’api, pappa reale, propoli, veleno. Nello svolgimento di tale attività è possibile che lo sciame d’api si allontani dal fondo del suo proprietario per entrare in quello limitrofo. In questi casi, l’apicoltore può inseguire lo sciame nel terreno altrui?

La domanda può sembrare banale o inutile; in realtà, la legge ha previsto espressamente anche questo caso, cioè quello in cui l’apicoltore sia costretto ad inseguire il proprio sciame d’api all’interno del fondo altrui. Ora, è chiaro che se il proprietario del terreno che è stato invaso dalle api dà il proprio consenso, non ci sono problemi di sorta: il recupero dello sciame potrà avvenire tranquillamente. Quello che a noi qui interessa, invece, è comprendere se l’apicoltore può entrare nel fondo di altri per recuperare le sue api senza ottenere il preventivo consenso del legittimo titolare del terreno. Insomma: l’apicoltura può legittimare la momentanea invasione del fondo altrui? Esiste un diritto al recupero dello sciame d’api nel terreno di altri? Scopriamolo insieme.

Indice

1 Inseguimento sciami d’api: cosa dice la legge?
2 Sciame d’api: quando si perde il diritto all’inseguimento?
3 Inseguimento degli animali nel fondo altrui

Inseguimento sciami d’api: cosa dice la legge?
La legge prevede uno specifico diritto all’inseguimento dello sciame d’api all’interno del fondo altrui.

Secondo il codice civile [1], il proprietario di sciami di api ha diritto di inseguirli sul fondo di altri, ma deve un’indennità per il danno cagionato al fondo stesso.

Dunque, secondo la legge, l’apicoltore a cui siano fuggite le api può andare a riprendersele anche se sono entrate nel terreno altrui.

Non occorre chiedere alcun permesso, ma è necessario pagare un’indennità a favore del proprietario del fondo invaso, se l’attività di recupero dello sciame o le api stesse hanno cagionato un danno.

L’indennità non equivale a un vero e proprio risarcimento, in quanto per la legge non c’è stata alcuna attività illecita, né nella trasmigrazione delle api, né nel suo recupero.

Al proprietario del fondo invaso spetterà dunque un’indennità che non superi l’importo del danno effettivamente patito.

Sciame d’api: quando si perde il diritto all’inseguimento?
Il diritto a inseguire lo sciame nel fondo altrui si perde se il recupero non è avvenuto entro il termine massimo di due giorni dalla “fuga”.

Secondo il codice civile, se l’apicoltore non ha inseguito lo sciame entro due giorni o ha cessato durante due giorni di inseguirli, il proprietario del fondo invaso può prendere e ritenere le api.

Non si tratta di una perdita di proprietà dello sciame a favore del titolare del fondo invaso, bensì della perdita del diritto di entrare senza consenso nella proprietà altrui per tentare il recupero.

In pratica, la legge dice che il diritto all’inseguimento dello sciame d’api si perde se non è effettuato in fretta, al massimo entro due giorni.

Decorso questo termine, il proprietario del fondo invaso dalle api può legittimamente rifiutare che l’apicoltore entri nella sua proprietà per il recupero. Ciò non significa che egli acquista la proprietà dello sciame, ma semplicemente che la restituzione dovrà essere concordata.

In sintesi: il proprietario del fondo vicino non diventa proprietario dello sciame per il solo fatto che l’apicoltore non l’abbia inseguito nei termini (potrebbe anche non essersene accorto!), essendo necessario a tal fine un comportamento che implichi occupazione, come accade ad esempio quando le api trovino rifugio e occupino stabilmente gli alveari, che sono pertinenza del fondo.

Inseguimento degli animali nel fondo altrui
Il diritto all’inseguimento dello sciame d’api nel fondo altrui è una specificazione del più ampio diritto che la legge riconosce a chi insegue i propri animali nel terreno di altri.

Secondo il codice civile [2], il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l’esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso, nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno.

Sempre la legge afferma [3] che il proprietario del fondo deve permettere l’accesso a chi vuole riprendere la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l’animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia. Il proprietario può impedire l’accesso consegnando la cosa o l’animale di sua spontanea volontà.

Le disposizioni appena menzionate derogano al principio per cui il titolare può impedire a terzi l’accesso al fondo. Ciò si spiega in ragione della necessità del proprietario degli animali di recuperare gli stessi.

Possiamo dunque affermare che, per la legge, il diritto di inseguire i propri animali prevale su quello del proprietario del fondo di impedire agli altri di accedervi, purché ovviamente l’inseguimento sia diretto solamente al recupero, e salvo l’obbligo di indennizzare l’eventuale danno cagionato al titolare del fondo.

note

[1] Art. 924 cod. civ.

[2] Art. 842 cod. civ.

[3] Art. 843 cod. civ.

Apicoltura: diritto all’inseguimento nel terreno altrui