Manuale operativo per la gestione della anagrafe apistica nazionale

Il Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 dicembre 2009, recante: «Disposizioni per l’anagrafe apistica nazionale», e in particolare l’art. 5, che stabilisce che le procedure operative di attuazione del decreto medesimo sono definite con un apposito manuale operativo da emanarsi con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;Visto l’art. 3 comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che ha inserito all’art. 8, comma 2 della legge 11 novembre 2011, n. 180, il comma 2-ter, lettera d), concernente: «informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82», e l’art. 47 del medesimo decreto-legge, relativo «all’Agenda digitale italiana»;

Ritenuto necessario favorire la semplificazione e l’informatizzazione di alcune procedure amministrative connesse alla gestione delle anagrafi animali;

Visti i verbali delle riunioni del 12 giugno 2012 e del 29 gennaio 2013 del gruppo tecnico di coordinamento costituito presso la direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari;

Acquisita l’intesa con la conferenza permanente per i rapporti tralo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 10 aprile 2014;

Decreta:

Art. 1

1. In attuazione dell’art. 5 del decreto del Ministro del lavoro,della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 dicembre 2009, è approvato il manuale operativo contenente le procedure per la gestione dell’anagrafe apistica nazionale, allegato quale parte integrante al presente decreto.

Art. 2

1. All’attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.Il presente decreto e’ inviato alla Corte dei Conti per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 agosto 2014
Il Ministro della salute
Lorenzin
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Martina

Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.lavoro, foglio n. 4793

Manuale operativo per la gestione della anagrafe apistica nazionale

(procedure di attuazione del decreto 4 dicembre 2009 – Disposizioni per l’anagrafe apistica nazionale).

1. Obiettivi

  1. Il decreto interministeriale 04 dicembre 2009 (Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2010) di seguito indicato come «decreto», determina le modalita’ e le procedure operative per la gestione e l’aggiornamento della Banca dati Apistica Nazionale ed individua all’art. 3 comma 4 i soggetti responsabili della gestione.
    In attuazione all’art. 5 del decreto, il presente manuale operativo e’ finalizzato alla definizione delle procedure che i responsabili del sistema di identificazione e registrazione dell’anagrafe apistica sono tenuti a garantire per l’efficace gestione dell’anagrafe apistica nazionale degli apicoltori e degli apiari. Come sottolineato all’art. 3 del decreto, la Banca dati Apistica Nazionale informatizzata e’ unica e rappresenta la fonte a cui dovrà fare riferimento chiunque vi abbia interesse.
  2. Il suo aggiornamento assume una valenza prioritaria, sia in termini di qualità del dato, sia in termini di tempestività di segnalazione degli eventi. Ciò non di meno la Banca dati Apistica Nazionale (BDA) garantirà, attraverso apposite procedure automatizzate e secondo le modalità della cooperazione applicativa, il ritorno verso la periferia dei dati contenuti nella BDA stessa che le regioni, i servizi veterinari periferici nonché il centro di referenza nazionale per le malattie delle api potranno utilizzare per ulteriori finalità anche di carattere sanitario.
  3.  Per raggiungere gli obiettivi di qualità ed efficienza necessari ad ottenere una banca dati informatizzata pienamente operativa, dovranno essere attivate procedure che ne assicurino l’aggiornamento in tempo reale. Il ricorso, da parte dell’apicoltore o suoi delegati, a procedure automatizzate interattive evidenzierà in tempo reale eventuali errori ed incongruenze e lo esonererà dalla presentazione, alle competenti autorità, dei modelli cartacei.
  4. Le elaborazioni centralizzate prenderanno in considerazione esclusivamente le informazioni che supereranno i controlli inerenti la qualita’ dei dati; i dati errati non verranno conservati a livello centrale, ma restituiti nello stesso formato all’utente che ha effettuato la transazione. Le modalità di alimentazione della BDA saranno basate su transazioni di dati singoli e multipli sempre in modalità in linea e secondo specifiche tecniche emanate dal Centro Servizi Nazionali (CSN) definito all’art. 2 comma 1 punto h) del decreto.
  5. Le regioni e le province autonome, fatta salva la completa equipollenza con il progetto nazionale sotto il profilo funzionale, possono dotarsi di autonomi sistemi informativi (nodi regionali) e stabilire criteri organizzativi propri purche’ risulti garantito, in tempo reale, l’aggiornamento della BDA attraverso le modalita’ della cooperazione applicativa cosi come prevista dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 concernente il «Codice dell’amministrazione digitale».

2. Misure di sicurezza utilizzate

  1. I meccanismi adottati per affrontare l’aspetto della sicurezza nella gestione delle comunicazioni sono costituiti conformemente al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 concernente il «Codice dell’amministrazione digitale»; l’accesso ai servizi in rete sarà consentito secondo quanto previsto dall’art. 64 dello stesso decreto legislativo.
  2. Il Centro Servizi Nazionale assegna a ciascuno dei responsabili del funzionamento del sistema di cui all’art. 3 comma 4 del «decreto» un account per accedere alla BDA associandolo allo specifico ruolo che risulta autorizzato a svolgere nell’anagrafe apistica nazionale; tale ruolo determina la personalizzazione dell’ambiente operativo con la presentazione delle sole funzionalità di propria competenza.

3. Procedura di accreditamento

1. Le figure che possono richiedere l’attribuzione di un account per operare sul sistema dell’anagrafe apistica nazionale appartengono alle seguenti categorie:

  • gli apicoltori (proprietari e detentori di alveari) o persone da loro delegate. Nello specifico per detentore deve intendersi qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile degli alveari, anche temporaneamente;
  • i Servizi Veterinari delle Aziende USL;
  • le regioni e le province autonome;
  • il Ministero della salute;
  • il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
  • gli organismi pagatori Agea coordinamento e gli organismi pagatori regionali;
  • gli addetti delle associazioni apicoltori e di altre associazioni di categoria e/o forme associate (cooperative, consorzi ecc.) cui gli apicoltori hanno assegnato apposita delega ad operare in nome e per conto loro nella comunicazione alla BDA degli eventi previsti all’art. 6 del «decreto».

2. I soggetti di cui al punto precedente devono essere in possesso di un certificato di autenticazione digitale conforme alle specifiche della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o altro strumento di identificazione informatica di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 per poter ottenere dal CSN l’account ad utilizzare i moduli software predisposti in ambiente Internet per le funzionalità di competenza.

4. Generazione di un account per operare in BDA

  1. I soggetti responsabili del funzionamento del sistema di cui all’art. 3 comma 4 del «decreto» devono presentare richiesta di account alla BDA tramite la compilazione dei moduli digitali predisposti dal Centro Servizi Nazionale in ambiente Internet dopo essersi autenticati mediante la CNS o altro strumento di identificazione informatica di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  2. Il modulo di registrazione on-line prevedera’ l’inserimento dei propri dati identificativi ed il ruolo che si intenderà assumere, in particolare il richiedente dovra’ fornire le seguenti informazioni:

    nome e cognome;
    data di nascita;
    indirizzo per la ricezione di informazioni;
    indirizzo di posta elettronica;
    codice fiscale e partita I.V.A. se imprenditore apistico;
    ruolo che si intende assumere (tra quelli previsti nelle categorie di cui al punto 3 comma 1);
    consenso al trattamento dei dati personali.

    Il sistema predisposto dal CSN verifica le informazioni immesse e, superati positivamente i controlli, provvede a generare in BDA l’account richiesto ed a restituire all’indirizzo di posta elettronica riportato nel modulo gli elementi necessari per accedere all’anagrafe apistica (user-id e password). Un operatore del CSN supervisionera’ l’iter della richiesta.

  3. I soggetti che intendono operare in nome e per conto degli apicoltori (persone delegate) dovranno notificare, tramite una procedura on-line, i nominativi degli apicoltori che hanno assegnato loro specifica delega e conservare agli atti la delega stessa.
    L’Autorita’ competente effettua verifiche a campione sulla corretta tenuta delle deleghe.
  4. Il CSN provvedera’ a conservare per almeno 5 anni la documentazione relativa alla richiesta di registrazione.

5. Funzioni consentite agli utenti della BDA

  1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 in materia di condivisione delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni, ogni utente abilitato ad operare sul sistema si vede assegnare un ruolo specifico che gli consente di svolgere, in modo autonomo, determinate funzioni di interrogazione e/o aggiornamento della Banca dati Apistica Nazionale informatizzata. Entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente manuale operativo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, tutti gli apicoltori, direttamente o tramite persona delegata, registrano e/o aggiornano in BDA le informazioni previste dal presente manuale, conformemente a quanto previsto dall’art. 10 del decreto 4 dicembre 2009.
  2. In particolare: al ruolo apicoltore o suo delegato (art. 3 e 6, del decreto) e’ permesso di operare esclusivamente sugli apiari di competenza per:

    richiedere l’attribuzione di un codice identificativo univoco quale inizio dell’attivita’ di apicoltura utilizzando i moduli software predisposti dal CSN in ambiente Internet;

    registrare la consistenza degli apiari (intesa come numero di alveari) nonche’ l’ubicazione e dislocazione degli stessi sulla base dell’indirizzo e delle coordinate geografiche;

    aggiornare annualmente la consistenza (censimento annuale) e la dislocazione degli apiari posseduti (indirizzo e coordinate geografiche) nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 dicembre di ogni anno; nel caso in cui non vi siano state variazioni nella consistenza rispetto all’annualita’ precedente, provvedere a confermare le informazioni gia’ registrate in BDA («conferma dati annualita’ precedente»);

    accedere alla BDA per la compilazione del documento di accompagnamento di cui all’allegato C;

    comunicare la cessazione dell’attivita’ di apicoltura utilizzando i moduli software predisposti dal CSN in ambiente Internet;

    visualizzare i dati di competenza.

Al servizio veterinario dell’Azienda USL e’ permesso di operare su tutte le attività di apicoltura per:

  • assegnare il codice identificativo all’apicoltore che ne ha fatto richiesta nel territorio di propria competenza;
  • registrare i controlli effettuati sugli allevamenti di api nel territorio di propria competenza, le non conformita’ rilevate, le disposizioni adottate;
  • visualizzare i dati degli apicoltori e dei relativi apiari ubicati in tutto il territorio nazionale;
  • registrare/aggiornare le informazioni relative agli apicoltori dai quali ha ricevuto delega.

alle regioni e province autonome e’ consentito di operare su tutte le attivita’ di apicoltura per:

  • visualizzare i dati degli apicoltori e dei relativi apiari ubicati in tutto il territorio nazionale;
  • provvedere allo scarico dalla Banca dati Nazionale dei dati del territorio di propria competenza;

al Ministero della salute ed al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e’ consentito di operare su tutte le attivita’ di apicoltura registrate sul territorio nazionale per:

  • la visualizzazione dei dati dell’allevamento, delle postazioni e degli apiari;

agli organismi pagatori e’ consentito operare per:

  • la visualizzazione e lo scarico dei dati relativi agli apicoltori che hanno richiesto benefici ai sensi delle normative di riferimento in materia di sostegno del settore agricolo;
  • la registrazione dei controlli di propria competenza effettuati ai sensi dell’atto del criterio di gestione obbligatoria di riferimento riportando le eventuali irregolarita’ evidenziate e le relative sanzioni applicate;

alle associazioni apicoltori, associazioni di categoria e/o forme associate (cooperative, consorzi ecc.) ed ai soggetti e/o persone delegate dall’apicoltore ad operare in BDA e’ consentito visualizzare e/o aggiornare l’anagrafe nazionale apistica per i soli apicoltori da cui hanno ricevuto delega.

Ogni altro soggetto non espressamente indicato dal «decreto», se comunque portatore di interesse nel settore, puo’ essere autorizzato dal Ministero della salute ovvero dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ad accedere in consultazione alla BDA; i ministeri di cui sopra comunicheranno al CSN le loro autorizzazioni affinche’ il CSN possa assegnare al soggetto autorizzato le opportune credenziali.

6. Registrazione dell’apicoltore nella anagrafe apistica nazionale

  1. Ogni proprietario di alveari che non sia gia’ registrato presso il servizio veterinario competente è tenuto a dichiarare, accedendo alla BDA, direttamente o tramite persona delegata, l’inizio dell’attività di apicoltura e a richiedere l’assegnazione di un codice identificativo, univoco su tutto il territorio nazionale, che sara’ assegnato dal servizio veterinario dell’USL territorialmente competente, in base alla sede legale dell’apicoltore. La dichiarazione deve essere effettuata entro 20 giorni dall’inizio dell’attività di apicoltura. Ai proprietari di alveari gia’ in possesso di un codice aziendale assegnato con regole, modalità e caratteristiche diverse da quelle stabilite nel presente decreto, deve essere assegnato un nuovo codice identificativo secondo la specifiche descritte ai punti 6 e 6.1. Tale aggiornamento dovrà avvenire entro la data di cui al punto 5.1 del presente decreto.
  2. Il proprietario degli alveari, o suo delegato, dovra’ inoltre comunicare alla BDA, all’atto della richiesta di cui al punto 1, se intende egli stesso operare l’aggiornamento della Banca dati Apistica o se intende avvalersi della facolta’ di delegare, ad uno ed uno solo dei soggetti come definiti dal presente manuale operativo, il compito di aggiornare la BDA con le informazioni relative agli eventi di cui ha obbligo di segnalarne l’accadimento, nei tempi previsti dal presente manuale, indicando gli estremi del proprio delegato individuato. A tal fine l’apicoltore che intenda avvalersi di delega ad altro soggetto dovra’ conservare ricevuta con la data di inizio del rapporto e con il visto, per accettazione, del delegato.

    Il proprietario degli alveari che intenda variare la scelta del proprio delegato dovra’ prioritariamente dare formale disdetta dal precedente e quindi indicare il nuovo delegato; nel caso in cui il proprietario degli alveari non operi direttamente in BDA, tale operazione potra’ essere effettuata direttamente dal nuovo delegato previa acquisizione di esplicita autorizzazione da parte del proprietario degli alveari. Il nuovo delegato registrera’ quindi in BDA, cosi’ come gia’ descritto al punto 4.3, il nominativo del proprietario degli alveari conservando agli atti la delega ricevuta nonche’ l’autorizzazione precedentemente citata. La BDA restituira’ al precedente soggetto delegato l’informazione inerente la suddetta variazione.

  3. Con la dichiarazione di cui al punto 1 si intende assolto l’obbligo della comunicazione di inizio attivita’ di cui all’art. 6 della legge n. 313/04 «Disciplina dell’apicoltura».

Inoltre, al fine di semplificare le comunicazioni tra i cittadini e la pubblica amministrazione, nei territori in cui e’ operante lo sportello unico delle attivita’ produttive (SUAP) sara’ possibile attivare lo scambio di informazioni tra BDN e SUAP tramite meccanismi di cooperazione applicativa per quanto riguarda l’obbligo di registrazione effettuata ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 inerente l’igiene dei prodotti alimentari.

6.1 Registrazione in BDA ed assegnazione del codice univoco identificativo dell’apicoltore

  1. Ai fini della registrazione dell’apicoltore nell’anagrafe apistica nazionale e dell’assegnazione del codice identificativo univoco, il proprietario di alveari deve registrare, direttamente o tramite delega ad un soggetto delegato, tramite la compilazione dei moduli digitali predisposti dal centro servizi nazionale in ambiente Internet, le informazioni contenute nell’allegato A del presente manuale operativo.

    Nel caso in cui il proprietario degli alveari si avvalga di un detentore, di cui al punto 3 del presente manuale, le relative informazioni devono essere registrate in BDA secondo quanto previsto nell’allegato A.

    Il servizio veterinario territorialmente competente, verificata la presenza e la correttezza di tutte le informazioni necessarie, in particolare degli identificativi fiscali del proprietario o legale rappresentante se trattasi di persona giuridica, provvede ad assegnare il codice identificativo individuale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 e della Circolare del Ministero della sanità 14 agosto 1996, n. 11.

  2. Tale codice assegnato sara’ utilizzato per identificare univocamente, su tutto il territorio nazionale, l’attività di apicoltura indipendentemente dalla collocazione dei diversi apiari, che potrebbero trovarsi sul territorio di competenza di differenti servizi veterinari.
  3. La chiave di ricerca dell’attività di apicoltura, pertanto, sara’ costituita dall’identificativo fiscale dell’apicoltore a cui corrisponde un codice identificativo alfanumerico.
  4. Per identificativo fiscale dell’apicoltore deve intendersi il codice fiscale del proprietario degli alveari se trattasi di persona fisica o di ditta individuale oppure il codice fiscale attribuito alla persona giuridica proprietaria degli alveari stessi.
  5. La struttura del codice identificativo (di 10 caratteri in totale) prevede che:

    i primi 2 caratteri rappresentano il codice ISO dello stato italiano (IT), i successivi 3 caratteri identificano il codice ISTAT numerico del comune nel territorio di competenza del servizio veterinario che assegna, in base alla sede legale dell’apicoltore, il codice aziendale a seguito della richiesta effettuata in BDA dall’apicoltore o suo delegato, le due lettere successive rappresentano la sigla della provincia, i successivi 3 caratteri rappresentano il numero progressivo su base comunale assegnato all’azienda.

  6. L’assegnazione del codice identificativo rappresenta l’attività propedeutica ad ogni comunicazione di eventi legati all’anagrafe apistica nazionale.

6.2 Cartello identificativo

  1. Il cartello identificativo deve avere le seguenti caratteristiche:

    di materiale resistente agli agenti atmosferici e non deteriorabile nel tempo;
    dimensioni minime equivalenti al formato A4;
    colore del fondo bianco;
    riportante la scritta “anagrafe apistica nazionale – decreto ministeriale 4 dicembre 2009» e il codice identificativo univoco dell’apicoltore;
    caratteri della scritta di colore nero e di altezza minima centimetri quattro, stampati o scritti con inchiostro/vernice indelebile.

  2. Gli apicoltori hanno l’obbligo di apporre il cartello identificativo in un luogo chiaramente visibile in prossimità di ogni apiario.
  3. I costi relativi all’acquisto e all’apposizione dei cartelli identificativi sono a carico del proprietario degli alveari.

7. Aggiornamento Banca dati Nazionale

Tutti gli apicoltori gia’ registrati nella Banca dati Apistica e in possesso del codice identificativo univoco sono tenuti a registrare/aggiornare in BDA, direttamente o tramite persona delegata:

7.1 le informazioni relative al censimento annuale di cui al punto 5, comma 2, del presente manuale operativo;

7.2 le informazioni inerenti le movimentazioni; in particolare devono essere registrate in BDA almeno le seguenti movimentazioni:

  • qualsiasi compravendita di materiale vivo (alveari, sciami/nuclei, pacchi d’api, api regine); in questi casi la comunicazione alla BDA deve essere contestuale alla cessione/acquisto.
  • gli spostamenti, anche temporanei, che determinano l’attivazione di un nuovo apiario o la cessazione delle attivita’ di un determinato apiario.

A tal fine gli apicoltori compilano il documento di accompagnamento di cui all’allegato C al presente decreto, direttamente o tramite persona delegata, utilizzando l’applicazione informatica disponibile in BDA, contestualmente al verificarsi dell’evento nei casi previsti dal primo comma del punto 7.2 ed entro 7 giorni dal verificarsi dell’evento nei casi previsti dal secondo comma del punto 7.2; la compilazione on-line del modello di cui all’allegato C sostituisce a tutti gli effetti la consegna ai servizi veterinari del modello cartaceo dello stesso documento.

8. Tipologia attività e di allevamento, classificazione apiari, specie e sottospecie allevata

Tutti gli apicoltori, direttamente o tramite persona delegata, devono inoltre registrare/aggiornare in BDA le informazioni relative a:

  • tipologia di attività;
  • modalità di allevamento;
  • classificazione degli apiari detenuti;
  • specie e sottospecie allevata.

9. Comunicazione sospensione dell’attività di apicoltura

  1. Nel caso di temporanea interruzione di attività, per motivi sanitari e non, gli apicoltori che intendono mantenere l’iscrizione nell’anagrafe apistica nazionale devono ugualmente effettuare l’aggiornamento in BDA della consistenza degli apiari posseduti (censimento annuale), dichiarando possesso zero di alveari per l’anno di riferimento, conservando il cartello identificativo di cui al punto 6.2 ed il codice identificativo assegnato.

10. Comunicazione cessazione attività di apicoltura

  1. Gli apicoltori che non intendono piu’ svolgere l’attività apistica devono dichiarare, accedendo alla BDA, direttamente o tramite persona delegata, la cessazione dell’attivita’ di apicoltura riportando le informazioni di cui all’allegato B, complete del codice univoco identificativo e della data di cessazione dell’attività medesima; tale comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla cessata attivita’.

11. Controlli

  1. I servizi veterinari sono tenuti a svolgere controlli ai fini della verifica della corretta applicazione del sistema di identificazione e registrazione degli allevamenti apistici secondo i criteri e le modalita’ definite dalla normativa vigente nazionale ed avvalendosi delle informazioni registrate nella BDA.

    I servizi veterinari competenti effettuano verifiche mirate con l’ausilio di specifica check-list predisposta dal Ministero della salute sottoponendo a controllo annuale almeno l’1% degli allevamenti apistici situati nel territorio di competenza, selezionati sulla base dell’analisi del rischio.

    In caso di riscontro di infrazioni, l’Autorita’ competente puo’ disporre l’aumento della percentuale minima di allevamenti da sottoporre a controllo annuale.

    La data in cui vengono effettuati i controlli, l’esito degli stessi ed eventuali sanzioni irrogate devono essere registrate in BDA anche se non si riscontrano infrazioni.

    Le check-list compilate in ogni loro parte sono conservate agli atti d’ufficio per almeno tre anni.

11.1 Controlli espletati nell’ambito del sistema integrato di gestione e di controllo

L’AGEA, nell’ambito del sistema informativo agricolo nazionale – SIAN, interagisce con la BDN per lo scambio di informazioni finalizzate a consentire la corretta applicazione del sistema dei controlli previsti dalla normativa vigente in materia di condizionalita’ nell’ambito dei diversi regimi di intervento previsti (Regime Pagamento Unico – RPU e Piani di Sviluppo Rurale- PSR), compresa la condivisione degli elementi di valutazione del rischio al fine di ottimizzare le procedure di controllo stesse.

Attraverso web services allo scopo predisposti e conformi alle linee guida fornite nell’ambito del SIAN, sono attivati specifici meccanismi di cooperazione applicativa tra le diverse componenti del sistema per la gestione dei seguenti eventi:
notifica degli allevamenti sottoposti a campione nei limiti e nei tempi previsti dalla normativa comunitaria;
notifica degli esiti dei controlli effettuati e delle relative misure amministrative comminate.

Le specifiche tecniche concernenti le informazioni relative ai controlli da rendere disponibili devono essere conformi a quanto contenuto nel protocollo d’intesa tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero della salute, le regioni e province autonome e l’AGEA per favorire le procedure di trasmissione al Mipaaf e ad AGEA degli esiti dei controlli di condizionalità effettuati dai servizi veterinari regionali del 10 maggio 2012.

12. Disposizioni finali e transitorie

  1. Qualora i dati di cui al presente manuale siano gia’ registrati nelle anagrafi apistiche regionali previste da leggi o disposizioni regionali, questi saranno, se compatibili, trasferiti nella Banca dati Apistica Nazionale informatizzata di cui al presente manuale tramite procedure di cooperazione applicativa o altre procedure concordate tra il Ministero della salute e le singole regioni.
  2. I cartelli identificativi previsti da leggi o disposizioni regionali rimangono validi sino alla sostituzione con i modelli di cartelli previsti dal presente decreto, sostituzione che deve avvenire entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente manuale.
  3. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le regioni e province autonome, con dispositivo della direzione generale della sanita’ animale e dei farmaci veterinari fornisce, se ritenuto necessario, indicazioni tecniche in merito: alla variazione della tipologia di movimentazioni di cui al punto 7.2 del presente manuale, per le quali e’ prevista la registrazione in BDA;
    all’identificazione dei singoli alveari.
  • Allegato A
    Dichiarazione attività di apicoltura, assegnazione codice univo identificativo e registrazione in BDA dati relativi all’attività di apicoltura, denominazione azienda.
  • Allegato B
    Dichiarazione cessazione attività apicoltura
  • Allegato C
    Documento di accompagnamento