Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 2004
ART. 1.
(Finalità).
1. La presente legge riconosce l’apicoltura come attività di interesse nazionale utile per la conservazione dell’ambiente naturale, dell’ecosistema e dell’agricoltura in generale ed è finalizzata a garantire l’impollinazione naturale e la biodiversità di specie apistiche, con particolare riferimento alla salvaguardia della razza di ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine.
2. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell’ambito delle specifiche competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto e delle relative norme di attuazione.
ART. 2.
(Definizioni).
1. La conduzione zootecnica delle api, denominata “apicoltura”, è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.
2. Sono considerati prodotti agricoli: il miele, la cera d’api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d’api, le api e le api regine, l’idromele e l’aceto di miele.
3. Ai fini della presente legge si intende per:
a) arnia: il contenitore per api;
b) alveare: l’arnia contenente una famiglia di api;
c) apiario: un insieme unitario di alveari;
d) postazione: il sito di un apiario;
e) nomadismo: la conduzione dell’allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell’apiario nel corso dell’anno.
4. L’uso della denominazione “apicoltura” è riservato esclusivamente alle aziende condotte da apicoltori che esercitano l’attività di cui al comma 1.
ART. 3.
(Apicoltore e imprenditore apistico).
1. È apicoltore chiunque detiene e conduce alveari.
2. È imprenditore apistico chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile.
3. È apicoltore professionista chiunque esercita l’attività di cui al comma 2 a titolo principale.
ART. 4.
(Disciplina dell’uso dei fitofarmaci).
1. Al fine di salvaguardare l’azione pronuba delle api, le regioni, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e sulla base del documento programmatico di cui all’articolo 5, individuano le limitazioni e i divieti cui sottoporre i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura, stabilendo le relative sanzioni.
ART. 5.
(Documento programmatico per il settore apistico).
1. Per la difesa dell’ambiente e delle produzioni agroforestali, ai fini dell’applicazione del regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, e successive modificazioni, e della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e successive modificazioni, il Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previa concertazione con le organizzazioni professionali agricole rappresentative a livello nazionale, con le unioni nazionali di associazioni di produttori apistici riconosciute ai sensi della normativa vigente, con le organizzazioni nazionali degli apicoltori, con le organizzazioni cooperative operanti nel settore apistico a livello nazionale e con le associazioni a tutela dei consumatori, adotta, anche utilizzando le risorse stanziate dalla presente legge nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 11, un documento programmatico contenente gli indirizzi e il coordinamento delle attività per il settore apistico, con particolare riferimento alle seguenti materie:
a) promozione e tutela dei prodotti apistici italiani e promozione dei processi di tracciabilità ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
b) tutela del miele italiano conformemente alla direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001;
c) valorizzazione dei prodotti con denominazione di origine protetta e con indicazione geografica protetta, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e successive modificazioni, nonché del miele prodotto secondo il metodo di produzione biologico, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni;
d) sostegno delle forme associative di livello nazionale tra apicoltori e promozione della stipula di accordi professionali;
e) sviluppo dei programmi di ricerca e di sperimentazione apistica, d’intesa con le organizzazioni apistiche;
f) integrazione tra apicoltura e agricoltura;
g) indicazioni generali sui limiti e divieti cui possono essere sottoposti i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali, coltivate e spontanee durante il periodo di fioritura;
h) individuazione di limiti e divieti di impiego di colture di interesse mellifero derivanti da organismi geneticamente modificati;
i) incentivazione della pratica dell’impollinazione a mezzo di api;
l) incentivazione della pratica dell’allevamento apistico e del nomadismo;
m) tutela e sviluppo delle cultivar delle essenze nettarifere, in funzione della biodiversità;
n) determinazione degli interventi economici di risanamento e di controllo per la lotta contro la varroasi e le altre patologie dell’alveare;
o) potenziamento e attuazione dei controlli sui prodotti apistici di origine extracomunitaria, comunitaria e nazionale;
p) incentivazione dell’insediamento e della permanenza dei giovani nel settore apistico;
q) previsione di indennità compensative per gli apicoltori che operano nelle zone montane o svantaggiate;
r) salvaguardia e selezione in purezza dell’ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola) e dell’Apis mellifera sicula Montagano e incentivazione dell’impiego di api regine italiane con provenienza da centri di selezione genetica.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare contestualmente all’adozione del documento di cui al comma 1, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite le risorse statali tra le materie indicate al comma 1.
3. Il documento programmatico ha durata triennale e può essere aggiornato ogni anno con le medesime procedure di cui al comma 1.
4. Al documento programmatico sono allegati:
a) i programmi apistici predisposti, previa concertazione con le organizzazioni dei produttori apistici, con le organizzazioni professionali agricole e con le associazioni degli apicoltori e del movimento cooperativo operanti nel settore apistico a livello regionale, da ogni singola regione;
b) i programmi interregionali o le azioni comuni riguardanti l’insieme delle regioni, da realizzare in forma cofinanziata.
ART. 6.
(Denuncia degli apiari e degli alveari e comunicazione dell’inizio dell’attività).
1. Al fine della profilassi e del controllo sanitario, è fatto obbligo a chiunque detenga apiari e alveari di farne denuncia, anche per il tramite delle associazioni degli apicoltori operanti nel territorio, specificando collocazione e numero di alveari, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 dicembre degli anni nei quali si sia verificata una variazione nella collocazione o nella consistenza degli alveari in misura percentuale pari ad almeno il 10 per cento in più o in meno. Chiunque intraprenda per la prima volta l’attività nelle forme di cui all’articolo 3 è tenuto a darne comunicazione ai sensi del comma 2 del presente articolo.
2. Le denunce e le comunicazioni di cui al comma 1 sono indirizzate ai servizi veterinari dell’azienda sanitaria locale competente.
3. I trasgressori all’obbligo di denuncia o di comunicazione non possono beneficiare degli incentivi previsti per il settore.
ART. 7.
(Risorse nettarifere).
1. Il nettare, la melata, il polline e il propoli sono risorse di un ciclo naturale di interesse pubblico.
2. Ai fini di un adeguato sfruttamento delle risorse nettarifere lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano incentivano la conduzione zootecnica delle api e la pratica economico-produttiva del nomadismo, sulla base dei seguenti princípi:
a) preventivo accertamento che gli apiari, stanziali o nomadi, rispettino le norme del regolamento di polizia veterinaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;
b) conservazione dei diritti acquisiti dai soggetti di cui all’articolo 3 che impostano abitualmente l’attività produttiva con postazioni nomadi o stanziali.
3. Gli enti pubblici agevolano la dislocazione degli alveari nei fondi di loro proprietà o ad altro titolo detenuti.
4. Ai fini di cui al presente articolo e unicamente per finalità produttive e per esigenze di ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse nettarifere, le regioni possono determinare la distanza di rispetto tra apiari, composti da almeno cinquanta alveari, in un raggio massimo di 200 metri.
ART. 8.
(Distanze minime per gli apiari).
1. Dopo l’articolo 896 del codice civile, è inserito il seguente:
“ART. 896-bis. – (Distanze minime per gli apiari). – Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private.
Il rispetto delle distanze di cui al primo comma non è obbligatorio se tra l’apiario e i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere una altezza di almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate.
Nel caso di accertata presenza di impianti industriali saccariferi, gli apiari devono rispettare una distanza minima di un chilometro dai suddetti luoghi di produzione”.
ART. 9.
(Riconoscimento del servizio di impollinazione).
1. L’attività di impollinazione è riconosciuta, a tutti gli effetti, attività agricola per connessione, ai sensi dell’articolo 2135, secondo comma, del codice civile.
2. I soggetti diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, che esercitano l’attività di impollinazione, possono determinare il reddito imponibile, relativamente a tale attività, applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti dalla medesima attività il coefficiente di redditività del 25 per cento.
3. I soggetti di cui al comma 2 hanno facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui al medesimo comma. In tale caso l’opzione è esercitata con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni.
4. Sono consentiti agli apicoltori l’acquisto, il trasporto e la detenzione dello zucchero e di sostanze zuccherine indispensabili per l’alimentazione delle famiglie delle api, con esonero dalla tenuta dei registri di carico e scarico delle sostanze zuccherine.
5. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno efficacia a decorrere dalla approvazione del regime fiscale ivi previsto da parte della Commissione delle Comunità europee.
ART. 10.
(Sanzioni).
1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali in materia, le regioni provvedono alla determinazione di sanzioni amministrative, fatta salva l’applicazione delle sanzioni per illeciti di natura tributaria di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472, e successive modificazioni, per le quali la competenza resta affidata agli organi statali.
ART. 11.
(Copertura finanziaria).
1. Per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 5, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 12.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.