di Apicoltura Ilari –
Abbiamo chiesto all’Onorevole Schullian maggiori dettagli sulla proposta di legge presentata il 20 giugno 2017 “Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, concernenti la disciplina dell’apicoltura amatoriale” di cui è primo firmatario.
Nicolas Spiess del suo staff, molto gentilmente, ci ha risposto appena gli uffici della Camera dei Deputati hanno reso disponibili i documenti.
a nome dell’On. Schullian Le rispondo alla sua richiesta concernente la proposta di legge sull’apicoltura amatoriale.
Per maggiori informazioni sulle motivazioni e sul contenuto della proposta di legge mi permetto di rinviare alla relazione illustrativa, che Le invio in allegato insieme al testo legislativo proposto e alla normativa concernente l’anagrafe apistica.
Per quanto riguarda i tempi di una eventuale approvazione, non siamo in grado di darLe informazioni precise. Considerando i pochi mesi a disposizione fino alla fine della legislatura, difficilmente la proposta di legge sarà trattata autonomamente. Tuttavia, ci sono buone possibilità che il testo possa confluire in un’altra legge (forse la legge di bilancio per l’anno 2018) che sarà approvata dalle Camere.
RingraziandoLa per l’interessamento rimango a disposizione per eventuali ulteriori domande o approfondimenti e invio cordiali saluti.
Riportiamo integralmente la relazione illustrativa:
“L’apicoltura svolge un ruolo cruciale nello sviluppo sostenibile delle zone rurali e offre un importante servizio ecosistemico tramite l’impollinazione, che contribuisce al miglioramento della biodiversità mantenendo la varietà genetica delle piante.
Attraverso l’impollinazione le colonie di api forniscono importanti beni pubblici di natura ambientale, economica e sociale, garantendo così la sicurezza dell’approvvi- gionamento alimentare e mantenendo la biodiversità. Infatti proprio attraverso la gestione delle loro colonie di api, gli apicoltori svolgono un servizio ambientale di primaria importanza, oltre a salvaguardare un modello produttivo sostenibile nell’ambiente rurale.
Negli ultimi anni, proprio a causa degli ingenti costi di avviamento delle aziende apicole, si osserva una diminuzione dei soggetti che entrano nel settore, che determina un calo nel numero di alveari necessari per impollinare colture agricole di vitale importanza.
Oltre alla produzione del miele e dei suoi prodotti derivati, studi scientifici dimostrano che l’ape accresce la quantità e la qualità della produzione agricola di frutta e verdura. Quest’immenso contributo è dovuto soprattutto ai tipi di api selezionati dall’apicoltura ed è doveroso sottolineare che, ai fini della crescita economica, il contributo dato dall’impollinazione è molto più importante dell’utilità delle api come produttrici di miele. Si stima infatti che l’84 per cento delle specie vegetali e il 76 per cento della produzione alimentare in Europa dipendano dall’impollinazione a opera delle api.
Un terzo fattore da non sottovalutare è che l’apicoltura fa parte del patrimonio agricolo europeo e delle tradizioni nazionali di ciascun Paese.
La presente proposta di legge nasce proprio dalla volontà di creare un regime di sostegno speciale agli apicoltori amatoriali nell’ambito del regime degli aiuti diretti al fine di contribuire alla tutela dell’apicoltura e alla permanenza degli apicoltori nel settore, suscitando anche l’interesse dei giovani per tale attività, nonché alla salvaguardia delle api come agenti impollinatori.
La promozione all’apicoltura in questo caso è data dal fatto di considerare l’apicoltura amatoriale incentivando l’attività privata nell’allevamento delle api domestiche attraverso l’esenzione fiscale relativa ai proventi derivanti dalla stessa attività amatoriale.
La presente proposta di legge interviene, pertanto, sulla legge che disciplina l’apicoltura, la legge 24 dicembre 2004, n. 313, inserendo l’articolo 3-bis nel quale, al comma 1, si introduce il concetto di apicoltore amatoriale, definendo tale chiunque detiene fino a un massimo di venti alveari. Inoltre si stabilisce che non concorrono a formare il reddito i proventi per l’attività di apicoltura amatoriale e, di conseguenza, gli apicoltori amatoriali sono esonerati da qualunque forma di tassazione.
Ai fini della profilassi e del controllo sanitario è comunque mantenuto l’obbligo anche per gli apicoltori amatoriali di comunicare la detenzione o la variazione degli alveari ai servizi veterinari dell’azienda sanitaria locale competente (articolo 1, comma 1, lettera b), della proposta di legge), come già previsto dall’articolo 6 della legge n. 313 del 2004, mentre, con il comma 2 dello stesso articolo 3-bis, l’apicoltore amatoriale è esonerato dall’obbligo di iscrizione alla banca dati dell’anagrafe apistica nazionale.”
e il testo della Proposta di Legge:
ART. 1.
(Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, in materia di apicoltura amatoriale).1. Al fine di promuovere l’iniziativa privata nell’esercizio dell’apicoltura, alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:
ART. 3-bis. – (Apicoltura amatoriale). –
“1. È apicoltore amatoriale chiunque detiene fino a un massimo di venti alveari. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche non concorrono alla formazione della base imponibile i proventi dell’attività di apicoltura amatoriale.
2. Agli apicoltori amatoriali non si applicano le disposizioni dell’articolo 34 della legge 28 luglio 2016, n. 154″;b) all’articolo 6, comma 1, le parole:
“di cui all’articolo 3” sono sostituite dalle seguenti: “di cui agli articoli 3 e 3-bis”.ART. 2.
(Copertura finanziaria).1. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018, si provvede mediante cor- rispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2018 e 2019 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nel- l’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripar- tire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Mi- nistero.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Continueremo a seguire l’iter legislativo della Proposta di Legge A.C. 4557 che, come ci ha ricordato lo staff dell’onorevole Manfred Schullian, è solo all’inizio.
umberto@apicoltura.ilari.it